IL PERDONO DEL CARMINE 16 LUGLIO
EVENTO DI MISERICORDIA
Il Sommo Pontefice Leone XIII in data 16 maggio 1892 concesse
all'Ordine Carmelitano, a beneficio di tutta la cristianità,
l'insigne privilegio del perdono del Carmine, ossia l'indulgenza
plenaria tante volte quante si visiterà - nei debiti modi - una
chiesa dove è istituita la confraternita del Carmine per la
festa della Madonna del Carmelo e si pregherà secondo
l'intenzione dei Sommi Pontefici.
A perpetua memoria.
Perché si aceresca sempre più la devozione e la pietà dei
fedeli verso la Beatissima Vergine del Carmelo, donde possono
derivare per le loro anime frutti ubertosi e salutari
accondiscendendo benignamente alla pia richiesta del diletto
figlio Luigi Maria Galli supremo moderatore dell'Ordine della
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, abbiamo stabilito di
arricchire le chiese carmelitane di uno speciale privilegio.
Quindi, basandoci sulla onnipotente misericordia di Dio e
sull'autorità dei suoi apostoli Pietro e Paolo, a tutti e
singoli fedeli di ambo i sessi veramente pentiti e nutriti della
santa Comunione, i quali visiteranno devotamente qualsiasi chiesa
o pubblico oratorio tanto dei frati quanto delle monache, sia
calzati che scalzi, di tutto l'ordine Carmelitano, in qualunque
luogo esistano, il giorno 16 luglio di ogni anno, giorno nel
quale si celebra la festa della Madonna del Monte Carmelo, dai
primi vespri alla caduta del sole di tale giorno, ed ivi
innalzeranno a Dio pie preci per la concordia dei principi
cristiani, per l'estirpazione delle eresie, per la conversione
dei peccatori e per l'esaltazione della santa madre Chiesa,
concediamo misericordiosamente nel Signore che ogni volta faranno
questo, altrettante volte acquistino l'indulgenza e la remissione
plenaria di tutti i loro peccati, che si possa anche applicare
per modo di suffragio alle anime dei fedeli cristiani, che sono
passati da questa vita in grazia di Dio.
Papa Benedetto XV il 6 luglio 1920 estendeva la medesima
indulgenza plenaria alle chiese od oratori del Terz'Ordine sia
regolare (le congregazioni religiose aggregate o no all'Ordine)
che secolare. Il Concilio Ecumenico Vaticano 11 (1962-1965) ha
costituito un grandissimo avvenimento di rinnovamento e di
aggiornamento per tutta la Chiesa e per tutti gli aspetti della
sua vita (dottrinale, liturgico, spirituale, disciplinare,
organizzativo, ecc...). Anche le norme per l'acquisto delle
indulgenze ne sono state coinvolte. Il Santo Padre, papa Paolo
VI, in attuazione dei Decreti Conciliari, il 10 gennaio 1965,
promulgava la Costituzione Apostolica dal titolo Indulgentiarum
Doctrina, per la quale tutte le indulgenze concesse in passato,
venivano temporaneamente sospese fino a una nuova approvazione.
Il 29 giugno 1968 usciva il nuovo Enchiridion delle Indulgenze il
quale stabiliva una nuova normativa, più rispondente alle mutate
condizioni socio-culturali, per lucrare le indulgenze. Nel marzo
precedente era stata comunicata all'Ordine la riconferma della
concessione delle indulgenze. In base ad essa, il 16 luglio di
ogni anno, dal mezzogiorno del 15 luglio alla mezzanotte del 16
luglio, oppure la domenica stabilita dal Vescovo, antecedente o
seguente la festa, nelle chiese od oratori pubblici dell'Ordine
si acquista una volta sola l'indulgenza plenaria del perdono del
Carmine. Le norme per l'acquisito dell'indulgenza plenaria sono:
n. 1. L'Indulgenza è la remissione davanti a Dio della pena
temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il
fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista
per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della
redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle
soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
n. 3. Le indulgenze... possono sempre essere applicate ai defunti
a modo di suffragio.
n. 6. L'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta
al giorno.
n. 7. Per acquistare l'indulgenza plenaria è necessario eseguire
l'opera indulgenziata (nel nostro caso la visita di una chiesa o
di un oratorio dell'Ordine, N.d.R.) e adempiere tre condizioni:
confessione sacramentale,
comunione eucaristica e
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Ponifice.
Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato
anche veniale.
n. 8. Le tre condizioni possono essere adempiute otto giorni
prima od otto giorni dopo aver compiuto l'opera prescritta;
tuttavia e conveniente che la comunione e la preghiera secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno,
in cui si compie l'opera.
n. 10. Si adempie pienamente la condizione della preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando un Padre
nostro e un Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli
fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e
la devozione di ciascuno.
n. 16. L'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria
annessa a una chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita
di questi luoghi sacri, recitando in essi un Padre nostro e un
Credo.